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Equo compenso a norma UE

Pubblicato su da ronin

La SIAE risponde alla sentenza della Corte di Giustizia UE: siamo conformi, grazie a un sistema di esenzioni e rimborsi. Ma come funziona questo meccanismo?

 

 

All'indomani della notizia della Sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri possono esigere il pagamento di un equo compenso per copia privata solo in relazione a tipologie di dispositivi e supporti effettivamente "destinati" - e non già semplicemente "idonei" - alla registrazione di copie private, la SIAE, attraverso una dichiarazione del suo direttore generale, Gaetano Blandini, si è affrettata aprecisare che la normativa italiana sarebbe già coerente con la disciplina Europea.

Nella dichiarazione del DG SIAE, in particolare, si legge che "Circa la precisazione innovativa della Corte, e cioè la non conformità alle norme europee di una applicazione 'indiscriminatà dell'equo compenso per copia privata, è da chiarire che sin dal 2003 - anno in cui è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria - trova attuazione in Italia, in particolare nelle procedure della SIAE (ente pubblico al quale la legge demanda l'applicazione della normativa nazionale sulla copia privata), un sistema di esenzioni e rimborsi".
La SIAE, dunque, sembra riconoscere la circostanza che l'attuale disciplina italiana in materia di equo compenso per copia privata prevede, a livello generale, un obbligo di pagamento di detto compenso anche in relazione a dispositivi e supporti per i quali - alla stregua della disciplina europea - esso non sarebbe dovuto ma pare ritenere che la conformità della disciplina nazionale (vale a dire il Decreto Bondi) alla normativa europea sia garantita dal "sistema di esenzioni e rimborsi" la cui gestione è, ex lege, demandata alla stessa SIAE.
Si tratta di una conclusione che non convince affatto.

Come, sebbene solo implicitamente, oggi ammesso dalla stessa SIAE, il Decreto Bondi, in effetti, impone l'obbligo di pagamento dell'equo compenso - salvo, appunto, eccezioni - anche in relazione a dispositivi e supporti tecnicamente idonei alla registrazione di copie private ma non anche a ciò "commercialmente" destinati: solo per fare un esempio l'attuale disciplina non sottrae dall'ambito di applicazione dell'equo compenso dispositivi e supporti acquistati da persone giuridiche e/o da professionisti per finalità estranee all'esecuzione della copia privata.
La possibilità, dunque, di considerare la vigente disciplina italiana conforme alla regolamentazione europea è legata esclusivamente alla possibilità di ritenere a ciò sufficiente il regime di esenzioni e rimborsi gestito, appunto, dalla SIAE.
Tale possibilità deve, tuttavia, essere esclusa.