Articolo 43 della Costituzione della Repubblica Italiana
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Articolo 43 della Costituzione della Repubblica Italiana
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Art. 43 della Costituzione: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblic...
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