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La tariffa di igiene ambientale è un tributo e come tale non va assoggettata ad Iva

Pubblicato su da ustorio

Dopo il clamore generato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24 luglio 2009 sulla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, che stabiliva la non applicazione dell’Iva, il principio era stato ribaltato dell’art. 14, comma 33 del Decreto Legge n.78/2010, ove veniva specificato che la tariffa non ha natura tributaria e, conseguentemente, deve scontare l’imposta sul valore aggiunto. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione n.3294 e n.3756 riaprono il dibattito: è affermato che la tariffa ha natura tributaria e, come tale, non deve scontare l’Iva. In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES) che abrogherà TARSU, Tariffa di Igiene Ambientale, “TIA Ronchi” e “TIA Ambiente”.

 (Corte di Cassazione, Sentenze n.3294 del 02/03/2012 e n.3756 del 09/03/2012)